(Ph Cammeraydave da Dreamstime.com)

Durante i lavori della assemblea plenaria di novembre, il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero ha approvato il documento “Interventi migliorativi per le procedure di voto nella circoscrizione estero”. Nella premessa del documento, si ribadisce da un lato che i parlamentari eletti all’estero non possono essere diminuiti nel numero e, dall’altro, che per votarli il sistema per corrispondenza rimane quello che garantisce maggiore partecipazione e effettività del diritto. Sistema, ribadisce il Cgie, che, alla luce delle criticità emerse in ciascuna tornata elettorale, ovviamente deve essere migliorato.
Il testo del documento:

INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LE PROCEDURE DI VOTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
Il Consiglio Generale degli italiani all’Estero ritiene e riafferma:
1. che nella discussione parlamentare sul DL 264, mirante a riformare gli Artt. 48, 56 e 57 della Costituzione italiana per diminuire il numero dei parlamentari, non si riduca il già esiguo numero dei parlamentari eletti all’estero in rappresentanza diretta dei cittadini italiani residenti all’estero, il cui numero è sostanzialmente raddoppiato fino a raggiungere quasi 6 milioni di connazionali, ai quali si somma il numero esponenzialmente crescente dei cittadini temporaneamente all’estero. Un totale che corrisponde o supera quello dei residenti nelle più popolose Regioni italiane, quali Lazio o Campania, e deve quindi essere riflesso da un adeguato numero di rappresentanti nelle due Camere;
2. che, in virtù delle peculiarità della Circoscrizione estero, si ristabilisca la norma che riafferma l’esclusività della rappresentanza diretta dei cittadini italiani all’estero, prevedendo la candidabilità alle elezioni politiche italiane nella circoscrizione estero unicamente di coloro che risiedono all’estero da un congruo periodo di tempo. Altrimenti, pari modo, si dovrà riconoscere agli italiani residenti all’estero il diritto di candidarsi in qualsiasi Collegio del territorio nazionale;
3. che sia prevista la decadenza dei parlamentari italiani nel caso che si candidano in consultazioni politiche o amministrative di altri Paesi;

4. che si mantenga il sistema del voto per corrispondenza, sia pure applicando misure migliorative delle procedure di voto.
In considerazione dell’evoluzione tecnologica, il voto telematico potrà diventare in futuro un’aggiunta o addirittura un’alternativa al voto per corrispondenza e dovrà essere introdotto gradualmente per consentire l’estensione della partecipazione all’esercizio di un fondamentale diritto di cittadinanza e rafforzare i criteri di sicurezza.
In tal senso il CGIE sollecita il legislatore a destinare le risorse finanziarie e umane necessarie per studiare tutti gli aspetti di una potenziale adozione del voto elettronico, istituendo una commissione tecnica che determini quale sia il sistema informatico che offra le maggiori garanzie di sicurezza e, allo stesso tempo, faciliti l’operazione di voto, tenendo conto del futuro uso dell’identità digitale. delle esperienze messe in campo dai diversi Stati, nonché del livello dello sviluppo tecnologico nei vari Paesi di residenza degli italiani nel mondo.

È importante che, una volta verificatane la fattibilità e la sicurezza, l’eventuale passaggio dal voto per corrispondenza al voto digitale avvenga gradualmente soltanto dopo opportuna sperimentazione in Paesi chiave delle 4 ripartizioni elettorali per verificare che esistano la diffusione capillare e costante dei collegamenti via internet e sufficienti protezioni dagli hacker per consentirne la segretezze. Tale sviluppo dovrà essere accompagnato da una costante ed estesa campagna di comunicazione, che impegni tutti i soggetti istituzionali, rappresentativi, associativi e i media nazionali ed esteri, anche in previsione che lo Stato italiano recepisca la Direttiva europea del 4 luglio 2018, che permette ai cittadini europei residenti in Paesi extra-UE di votare ed essere votati per l’elezione del Parlamento Europeo, che consente entrambe le modalità di piena partecipazione attraverso l’elettorato attivo e passivo per i cittadini europei residenti in Paesi extra-UE.

Riferimenti normativi
Il diritto di voto per tutti i cittadini italiani, ovunque risiedano, è sancito dall’Art. 48 della Costituzione italiana, comma 1: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”.
La riforma dell’Art. 48, approvata con legge costituzionale del 17 gennaio 2000, recita al comma 3: “La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una Circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”.
Le modalità dell’esercizio del diritto di voto in loco da parte dei cittadini italiani residenti all’estero sono stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal relativo regolamento di attuazione emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2 aprile 2003.
La riforma degli Artt. 56 e 57, approvata con legge costituzionale del 23 gennaio 2001, ha fissato il numero dei parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero rispettivamente in 12 alla Camera dei Deputati e 6 al Senato della Repubblica.

Attuali Modalità di Voto e Scrutinio
Prima delle citate riforme degli Artt. 48,56 e 57 della Costituzione, i cittadini italiani residenti all’estero potevano esercitare il diritto di voto soltanto recandosi presso i seggi elettorali costituiti nei Comuni in cui risultavano iscritti all’AIRE. La Legge 459/2001 mantiene questa opzione per il cittadino residente all’estero, che intenda avvalersene e lo dichiari nei termini e modi di legge, ma ha fissato per la Circoscrizione estero la procedura del voto per corrispondenza amministrata tramite le autorità diplomatico-consolari presenti nei Paesi di residenza.

Il voto per corrispondenza è stato esercitato dagli italiani all’estero a partire dalle consultazioni referendarie del 15 giugno 2003 e del 12-13 giugno 2005, quindi nelle elezioni politiche del 2006, quando per la prima volta sono stati eletti i 12 deputati e i 6 senatori attribuiti alla Circoscrizione estero. A questo primo appuntamento elettorale partecipò circa un milione di italiani residenti fuori d’Italia. Il numero dei votanti è aumentato nelle successive consultazioni politiche del 2008, 2013 e 2018, ma i loro voti non entrano nel computo che determina il risultato nazionale, mentre sono conteggiati ai fini referendari. Alle elezioni del 4 marzo 2018, gli iscritti all’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE) che avevano diritto di voto erano 4,3 milioni, 700mila in più (pari al 20%), rispetto alle politiche del 2013. In quell’occasione hanno votato anche gli elettori temporaneamente all’estero da un periodo superiore a tre mesi.

Le complicate modalità di predisposizione del plico elettorale, di espressione del voto e di scrutinio sono definite in dettaglio negli Artt. 7, 12, 14 e 15 della legge 459/2001. Alla Corte d’appello di Roma è affidato il compito di istituire l’Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero, che a sua volta costituisce più seggi elettorali – composti da un Presidente, un segretario e 4 scrutatori oltre a rappresentanti di lista – a ciascuno dei quali sono iscritti da 2.000 a 3.000 elettori.
Le operazioni di scrutinio sono state fino ad oggi centralizzate soltanto a Castelnuovo di Porto, comune limitrofo a Roma, dove si sono manifestate inenarrabili disfunzioni.

Criticità riscontrate nella procedura elettorale
Alto numero di schede non valide.
Il voto degli italiani all’estero presenta mediamente il 9,5% di schede non valide (bianche e nulle) nelle elezioni politiche, l’11% nelle elezioni europee e il 12,2% nei referendum. Nei seggi elettorali sul territorio nazionale le schede non valide generalmente non superano l’1,5%. Ciò è dovuto in massima parte al dettame dell’Art. 12, comma 6, della legge 459/2001: “Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore introduce nell’apposita busta [bianca] la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento”. L’uso di schede elettorali false, stampate in tipografie non ufficiali, fotocopiate o distolte dal destinatario è stato al centro di contenziosi sollevati nel 2013 da diversi media italiani e dalla stessa Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie (DGIEPM) del Ministero degli Affari Esteri, ma soltanto un’esigua parte delle denunce si è dimostrata veritiera.

Problemi di consegna del plico agli elettori.

La spedizione dei plichi elettorali per posta ordinaria non garantisce la consegna all’elettore nei Paesi in cui le Poste non funzionano.
Discrepanze e mancato perfezionamento dell’elenco degli italiani residenti all’estero, finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali.
L’Art. 5 della legge 459/2001, comma 1 recita: “Il Governo mediante l’unificazione dei dati dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – AIRE e degli schedari consolari provvede a realizzare l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all’Art. 1, per le votazioni di cui all’Art.1, comma 1”. Malgrado il dettame di legge, sebbene si siano fatti notevoli passi avanti, a ogni tornata elettorale o referendaria si verificano discrepanze fra l’AIRE e gli schedari consolari, che sono molto più aggiornati e dovrebbero essere la base della definizione delle liste.

Scarsità di risorse finanziarie e umane
Tenuto conto della forte riduzione delle sedi consolari negli ultimi anni, del carico di lavoro della rete consolare e del numero crescente di italiani all’estero, le risorse stanziate per l’aggiornamento delle liste e le operazioni di voto rimangono insufficienti, anche per la carenza di personale addetto.

Il CGIE propone le seguenti misure atte a rendere più sicuro il voto all’estero:

1. Trasparenza della stampa delle schede
Il Ministero dell’Interno provvede direttamente alla stampa delle schede, a cura del Poligrafico dello Stato, e all’invio alle sedi diplomatico-consolari.
2. Invio dei plichi elettorali.
Nei Paesi in cui le poste non funzionano, le sedi diplomatico-consolari inviano agli elettori il plico tramite lettera raccomandata o con altro sistema che ne attesti la ricezione da parte dell’elettore stesso.
3. Restituzione dei plichi elettorali
Le buste inviate dagli elettori agli uffici consolari e i plichi non recapitati sono custoditi in uno spazio esclusivo riservato all’ufficio elettorale consolare e al comitato elettorale, in modo da garantirne l’inviolabilità fino all’atto del loro inoltro all’Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero.
4. Tracciabilità e corretta identificazione dell’elettore tramite codice a barre
La misura messa in atto dalla Farnesina con l’inserimento del codice a barre è da mantenere, apponendolo sulla busta affrancata che l’elettore deve restituire al Consolato per garantire la tracciabilità dei plichi elettorali e sulla busta bianca per verificare all’atto dello scrutinio, attraverso l’uso degli appositi lettori ottici assegnati ai seggi, che l’elettore non abbia già votato. Dopo quest’ultima verifica la busta bianca va aperta e immediatamente scartata, mentre la scheda o le schede in essa contenute devono essere inserite nell’urna per lo spoglio.
5. Spedizione delle schede votate
Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l’elettore è tenuto a introdurre nell’apposita busta bianca la scheda o le schede elettorali, a sigillare la busta e introdurla nella busta affrancata con il codice a barre e a spedirla all’ufficio elettorale consolare competente.
6. Scrutinio
Al fine di migliorare le operazioni di scrutinio dei voti, il CGIE propone in alternativa allo spoglio nell’unica sede di Castelnuovo di Porto, di prevedere l’istituzione, presso le Corti d’appello di Roma, Firenze, Milano e Napoli, degli Uffici centrali per lo spoglio.
7. Campagna informativa
In tutte le comunità all’estero, l’informazione sulla vita politica italiana deve essere offerta con continuità e non soltanto nel breve periodo pre-elettorale. Occorrerà prevedere la creazione e diffusione su tutti i media degli italiani all’estero sia rubriche di “educazione civica” sia una capillare campagna di comunicazione per dare corrette, imparziali e dovute informazioni all’elettore, sia in lingua italiana sia nelle lingue locali.

CONSIDERAZIONE FINALE
L’approvazione dei singoli ed esaustivi contenuti del presente documento è stata preceduta da un’ampia e approfondita discussione sulla possibile adozione di altre modalità tese a rafforzare la sicurezza del voto all’estero in alcuni passaggi ufficiali del suo esercizio, analizzando in particolare i pro e i contro dell’eventuale opzione da realizzare mediante iscrizione volontaria in un apposito elenco degli elettori e/o sull’applicazione delle metodologie blockchain all’intero processo al fine di elevarne garanzia e trasparenza”.


Receive more stories like this in your inbox